• Home
  • Consenso informativo e sistema TS

Ebbene sì, anche noi psicologi-psicoterapeuti non siamo immuni alla burocrazia...
Durante il primo colloquio, quindi, dedicherò circa una decina di minuti a spiegarti:

1) IL CONSENSO INFORMATO

Lo leggeremo brevemente assieme; poi, una copia firmata resterà a me, un’altra copia rimarrà in tuo possesso.

Questo momento serve a:

  • spiegarti il metodo di lavoro che utilizzo (consenso all’approccio),
  • specificando che esistono molti altri approcci terapeutici ai quali è possibile rifarsi (consenso all’alternativa terapeutica)
  • descrivere sinteticamente gli obiettivi e finalità generici di un intervento terapeutico (quelli specifici verranno poi concordati e definiti insieme in base agli specifici ed individuali bisogni).

Verrai inoltre informato/a :

  • sulle modalità di interruzione del trattamento,
  • sul segreto professionale e sul trattamento dei dati raccolti tramite appunti/registrazioni audio che avverranno nel mentre degli incontri
  • sugli onorari (individuale/coppia)
  • sul rispetto delle tempistiche per eventuale disdetta/spostamento degli appuntamenti fissati.

Il consenso tramite firma apposta è previsto per legge ed è strumento utile all’individuo per esercitare la propria autonomia nelle scelte che riguardano la propria salute.

Nel caso di un minorenne, verrà chiesto il consenso verbale suo e quello firmato da parte di entrambi i genitori, o di chi detiene la potestà genitoriale o la tutela.

2) IL SISTEMA TS (TESSERA SANITARIA)

CHE COS’È
La normativa relativa al SISTEMA TESSERA SANITARIA prevede che vengano messe a disposizione dell’Agenzia delle Entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Anche gli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Psicologi sono obbligati a trasmettere i dati delle prestazioni sanitarie erogate a far data dal 1 gennaio 2016.

QUALI DATI VENGONO INVIATI?
L’obbligo riguarda i dati dei documenti di spesa (fatture/ricevute) rilevanti per la detrazione delle spese sanitarie del cittadino. In particolare, vanno inviate tutte le fatture relative a prestazioni sanitarie rilasciate a persone fisiche.
Le fatture per prestazioni psicologiche-psicoterapeutiche rientrano nelle prestazioni sanitarie, dunque sono trasmissibili al portale STS.

IL PAZIENTE PUO’ OPPORSI?
Si. La normativa prevede che il paziente ha diritto di opporsi oralmente all’invio dei propri dati. In tali casi, dopo averlo specificato, verrà apposta in fattura una specifica dicitura ( “il paziente si oppone alla trasmissione al sistema TS ai sensi dell’art. 3 del DM 31/7/2015”).

COSA SUCCEDE SE CI SI OPPONE?
I dati della fattura non vengono inseriti nel Sistema Tessera Sanitaria, quindi non vengono comunicati direttamente all’Agenzia delle Entrate.
MA la fattura potrà comunque essere portata al commercialista/caaf in fase di raccolta documenti per la compilazione della dichiarazione dei redditi e quindi potrà essere portata in detrazione all’interno della voce “spese sanitarie”.

Dott.ssa Elisa Fermo
Psicologa Psicoterapeuta a Venezia - Mestre

Iscritta dal 2011 all’Albo degli Psicologi della Regione Veneto n. 7918
Laureata in Psicologia Clinica, presso l’Università degli Studi di Padova
P.I. 04494630264

 

declino responsabilità | privacy policy | cookie policy | codice deontologico

AVVISO: Le informazioni contenute in questo sito non vanno utilizzate come strumento di autodiagnosi o di automedicazione. I consigli forniti via web o email vanno intesi come meri suggerimenti di comportamento. La visita psicologica tradizionale rappresenta il solo strumento diagnostico per un efficace trattamento terapeutico.

©2017 Tutti i testi presenti su questo sito sono di proprietà della Dott.ssa Elisa Fermo
© 2017. «powered by Psicologi Italia». E' severamente vietata la riproduzione, anche parziale, delle pagine e dei contenuti di questo sito.
www.psicologi-italia.it